Il nuovo Dpcm salva lo sport dilettantistico e giovanile, ma lascia il tetto dei 200 spettatori al chiuso. Cosa dice esattamente il testo normativo? Come incide? Quali sono i dubbi e le possibili risposte a questi?
Vi scriviamo tutto (o quasi) qui. Dovrete leggere un po’… ma speriamo di avervi fornito le indicazioni al momento in nostro possesso.
ARTICOLO 1
COMMA 6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
Capoverso e) per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori.
Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle competizioni di cui al primo periodo della presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;
Capoverso f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’ art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;
Capoverso g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport è consentito, da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministro dello Sport di cui al primo periodo;
Capoverso h) al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali e internazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’art. 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento;
Capoverso m) – VALE PER CINEMA E TEATRI MA IL RIFERIMENTO GENERALE E’ A LUOGHI CHIUSI
Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o altri luoghi chiusi, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate e che, dunque, possono essere prorogate dalle regioni e dalle province autonome.
INTERPRETAZIONE
Le norme del Dpcm sono in vigore sino al 13 novembre e quindi ancora non incidono su un campionato che scatta due giorni dopo. E’ chiaro, però, che valgono come inquadramento generale la cui efficacia ha respiro sino al termine dell’emergenza sanitaria, per ora fissato a fine gennaio.
Ergo: ci sarà un sicuro aggiornamento dell’articolato tra un mese, ma o la situazione cambia drasticamente in meglio (improbabile…) o queste norme verranno prorogate. Possibili aggiustamenti? Sì, certo, ma non riteniamo tali da snaturare lo spirito e il contenuto di fondo di ciò che adesso è stato definito.
Resta, comunque, la possibilità che qualcosa cambi in futuro. Non è detto in meglio… dipende anche e soprattutto dai comportamenti individuali, i soli che possono invertire la tendenza.
Sulla base di questi contenuti, Lega Nazionale Pallacanestro ha preso contatto con il suo collegio legale per l’interpretazione delle disposizioni relative al pubblico durante le gare.
In realtà ci sembra tutto abbastanza chiaro…
Partiamo dall’ultimo punto – Capoverso M – che fa riferimento generale ad eventi in luoghi chiusi e consente alle Regioni di prorogare le ordinanze già in essere, sempre concordandole, però, con il Ministro della Salute. Potrebbe quindi valere la deroga del 25% della capienza? A nostro avviso no, in quanto il Capoverso M è di fatto superato dalla norma ad hoc del Capoverso E che specifica proprio in relazione allo Sport «purché nei limiti del 15% della capienza». Quindi, un impianto come il Pala Galassi di Forlì potrebbe ospitare 850 spettatori se in deroga. Non 1400 come con la disposizione del 25%
Questa norma incide anche su un caso recentissimo: il Basket Ravenna al Pala Costa. Nel match di Supercoppa con Forlì sono entrate 200 persone, ma essendo la capienza dell’impianto omologata per 1006 spettatori, varrebbe il limite del 15% e, perciò, d’ora in avanti vi potrebbero entrare al massimo 150 persone e non più 200. O almeno così è da interpretazione letterale del dispositivo.
Su questa falsariga, un impianto omologato per 800 spettatori ne potrebbe fare entrare 120, uno omologato per 600, al massimo 90 e così a scendere…
IL CASO DEROGHE REGIONALI
Attenzione… Prima di tutto non è chiarissimo se le deroghe locali possano essere solo ulteriormente restrittive o più permissive. Poi…
In Emilia-Romagna tutte le ordinanze sinora emesse che consentivano 700 tifosi al chiuso o il 25% dei posti omologati del palasport, hanno sempre riguardato o singole manifestazioni sportive o partite di tornei PROFESSIONISTICI. Anche l’ultima ordinanza del 10 ottobre – in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi – recita testualmente:
«Ritenuto di definire il perimetro degli eventi di interesse nazionale a cui può essere applicata la deroga ai 200 spettatori al coperto, indicata dall’ordinanza 157 sopra citata, per gli sport della Pallacanestro e della Pallavolo nelle partite della Lega basket di serie A di Pallacanestro e della Superlega serie A di Pallavolo;
Ritenuto per gli eventi sportivi del gioco del Calcio, di non concedere deroghe al numero massimo dei 1000 spettatori e di limitare l’accesso del pubblico alle solo partite delle serie A, B e C della Lega Calcio, previa richiesta da parte delle società per ciascun evento e sulla base di specifici protocolli di sicurezza;
Ritenuto, per tutte le altre discipline sportive, di continuare a consentire, ai sensi di quanto già disposto dall’ordinanza 157/2020, la possibilità di ingresso di 200 spettatori al coperto e di 1000 all’aperto per tutti gli eventi di interesse nazionale».
Morale: allo stato attuale delle cose, deroghe ampliative non varrebbero per sport e società dilettantistiche come A2 e B di pallacanestro.
SPORT DI SQUADRA SALVI
Di positivo, viste le allarmistiche e a nostro avviso scarsamente logiche, previsioni dei giorni scorsi, c’è che tutta l’attività sportiva organizzata sotto l’egida di Federazioni o Enti di promozione, è salva. Lo stop è per lo sport amatoriale strettamente inteso. Quindi A2, B e tutte le categorie a scendere, giovanili comprese, potranno allenarsi e giocare nel rispetto dei protocolli anti-Covid certificati (Capoverso G). A essere precluse sono le attività spontanee al playground o in palestra. Le cosiddette partitelle tra amici, ma anche Uisp, Csi, oltre a tutti i campionati federali, possono giocare.
E’ ovvio che ai protocolli bisogna attenersi rigorosamente, che questi possono avere (e hanno) dei limiti e che i “casi limite” da considerare in vista della ripartenza dei campionati sono da studiare per trovare un linea guida che evitino situazioni come quella di Napoli-San Severo di Supercoppa (match rinviato per un sospetto positivo, impossibile da certificare a poche ore dalla palla a due). In questo caso i test rapidi antigenici che ora sono sdoganati e, si spera, possano essere disponibili presto anche per lo sport, sarebbero una valida risposta al problema.
Enrico Pasini